Se mi sposo, non mi puoi licenziare.

Una sentenza della Cassazione ha deciso l’impossibilità, per le future spose, di essere licenziate senza preavviso, pena la mancata tutela della famiglia.

Tale periodo andrebbe dal momento delle pubblicazioni ad un anno per la data della celebrazione del matrimonio, essendo quindi “esonerata” dall’eventuale abbandono del posto di lavoro.

Ad usufruire di tale beneficio è stata tra le prime una donna di Ariccia che, licenziata, ha dovuto provare l’avvenuta affissione delle pubblicazioni presso il comune per riavere il suo posto di lavoro, che non le sarebbe stato ridato se, invece, le suddette pubblicazioni fossero state successive al licenziamento.

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