La scelta del rito civile è sempre più frequente. La celebrazione è molto breve rispetto al rito religioso: la lettura degli articoli del codice civile da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, è seguita dalla tradizionale “domanda” rivolta agli sposi. Dopo aver manifestato il loro consenso, gli sposi si scambiano gli anelli e procedono alla firma dei registri insieme ai loro testimoni. La cerimonia si conclude con il discorso augurale dell’officiante.
Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli sposi), chiedente l’appuntamento per la promessa di matrimonio.
Anche se la legge Bassanini (13/5/97 n.127) ha semplificato la procedura con l’autocertificazione, quello dei documenti è un aspetto da non sottovalutare a cui bisogna pensare qualche mese prima, indipendentemente se la cerimonia si celebra in comune o in chiesa.
Per l’autocertificazione è necessario: recarsi presso l’ufficio matrimoni del Comune con un documento valido. E’ necessario portare con se i documenti di entrambi gli interessati, eventualmente uno dei due in fotocopia. Compilare la dichiarazione in carta semplice o sul modulo apposito, senza apporre alcun bollo o autenticare la firma.
L’autocertificazione non vale se minorenni, per le donne vedove da meno di 300 giorni. Sarà l’ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Per questo occorrono un testimone e un genitore, (entrambi muniti di un documento di identità valido), in assenza del genitore occorre una copia integrale dell’atto di nascita, rilasciata dal comune di nascita, tale documento si richiede o personalmente o tramite un parente munito di un documento di identità del richiedente.
I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell’atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio. Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno il “nulla osta” al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.
Se uno degli sposi è straniero
In questo caso è compito dell’autorità consolare o dell’ambasciata del paese di provenienza rilasciare il certificato di capacità matrimoniale, che deve essere presentato insieme al passaporto e al certificato di nascita, se richiesto. A volte è necessario che la firma sul nullaosta sia legalizzata in Prefettura.
Tra i Paesi europei è stata stipulata una convenzione secondo cui il matrimonio viene trascritto automaticamente nel Paese d’origine. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione è possibile ottenere un certificato di matrimonio plurilingue che ne facilita la trascrizione in breve tempo. Se il Paese di provenienza di uno degli sposi è extracomunitario è richiesta l’autentica della firma sul certificato di nullaosta presso gli uffici della Prefettura.
Per i minorenni
Chi ha compiuto 16 anni può contrarre matrimonio previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.