Matrimonio combinato: la libertà di non scegliere.

Il matrimonio è  comunemente considerato nella nostra società come la scelta, da parte di due persone innamorate, di consolidare il proprio legame e di vivere insieme (si spera) per tutto il resto della loro vita.

In passato e purtroppo ancora oggi, spesso accade che quest’unione venga forzata dall’ambito familiare o da gruppi recanti un personale interesse, sulla base di una tradizione, una morale sociale ed un ancora più generale “bene” per le famiglie coinvolte da entrambi i lati.

In Italia, questa tipologia di matrimonio è stata ampiamente praticata nel sud del paese, tanto da ispirare numerosi film che hanno proprio raccontato questo tipo di storie, ambientandole il più delle volte, in Sicilia o comunque in regioni caratterizzate da una mentalità chiusa rispetto a quella del nord, e che riproducevano fedelmente quella che era la situzione reale: solitamente, infatti, il padre offriva la verginità della figlia in cambio di una proposta di matrimonio, indipendentemente dall’età dell’eventuale pretendente e senza chiedere alcun tipo di consenso alla donna, obbligata a chiudere il “contratto” come da questi pattuito.

Spesso molto vicina a questa pratica è quella del matrimonio forzato, in cui cioè manca il consenso di una delle due parti e, di conseguenza, vengono addirittura portate avanti attività come il “matrimonio per rapimento”, ancora in uso in paesi rurali e tradizionalisti come il Kirghizistan.

Pur essendo per molti un argomento superato, così non risulta essere in diverse parti del mondo, dove il matrimonio continua spesso ad essere un mezzo utile per raggiungere determinati scopi familiari, senza dare alcun tipo di importanza alla sfera emozionale degli individui. Altrettanti sono inoltre i dibattiti che questa tematica ha scaturito negli anni, vedendo scontrarsi i sostenitori liberali, portatori della libertà di scegliere ed agire, e quelli invece ancora oggi a favore del matrimonio combinato, convinti che non debba essere l’amore l’unico motore ma che tale sentimento, se lasciato crescere e maturare all’interno della coppia, sia stato in passato e continua tutt’oggi ad essere, il vero elisir di lunga vita per gli sposi.

Ad ognuno la libertà di scegliere.

 

Documenti per il matrimonio in chiesa

È necessario, oltre alla documentazione prevista per il rito civile, procurarsi altri documenti da consegnare al parroco della parrocchia di uno degli sposi. Inoltre, quando la chiesa in sui si celebrerà il rito è diversa da quella di appartenenza degli sposi, sarà necessario chiedere un colloquio al parroco.

I documenti necessari sono i seguenti: Certificato di battesimo da chiedere al parroco della parrocchia in cui è stato celebrato; Certificato di cresima non è necessario se la data della cresima è annotata sul certificato di battesimo. In mancanza va richiesto alla parrocchia in cui si è svolta; Certificato di Stato Libero Ecclesiastico è necessario se uno dei due sposi hanno vissuto per almeno un anno, dopo il compimento dei 16 anni, in una Diocesi diversa da quella attuale. Lo scopo è quello di accertare che il richiedente non ha contratto matrimonio religioso nel periodo in cui si è allontanato dalla Diocesi. Il certificato può essere sostituito da un giuramento suppletorio; Attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio. I corsi sono obbligatori per poter celebrare il matrimonio.

Pubblicazioni religiose vengono affisse per otto giorni presso le parrocchie dei due sposi e, se diversa, presso la parrocchia presso cui sarà celebrato il matrimonio. Il Certificato di avvenuta pubblicazione viene rilasciato dal parroco quando sono trascorsi i termini dell’affissione. Il parroco che istruisce la pratica per il matrimonio rilascia alla coppia un modulo che sarà consegnato al parroco della parrocchia prescelta per la celebrazione insieme al certificato civile di avvenute pubblicazioni. Esso deve essere vidimato dalla Curia, se il matrimonio è celebrato fuori dalla Diocesi. Il Certificato di consenso civile alle nozze viene rilasciato dopo essersi presentati in Comune all’Ufficiale di Stato Civile con i documenti necessari, i testimoni e i genitori che devono giurare sull’inesistenza di legami di sangue tra gli sposi. Dopo il colloquio con il parroco della chiesa in cui verrà celebrato il rito, egli rilascerà il documento del consenso religioso, confermando la data delle nozze.

CASI PARTICOLARI

Per i vedovi è necessario presentare l’atto integrale di morte del coniuge, con fotocopia, rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della Repubblica. Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità del matrimonio dal Tribunale Ecclesiastico, è necessario presentare l’atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal comune sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotata l’efficacia in Italia l’efficacia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico) più una fotocopia. Anche nel caso di divorzio da matrimonio civile, è necessario presentare l’atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal comune sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotato lo scioglimento del vincolo matrimoniale) più una fotocopia.

STRANIERI
E’ necessario il Nulla Osta consolare, con fotocopia, e la legalizzazione della firma del Console da parte della Prefettura di Roma se il paese che lo rilascia non appartiene alla Comunità Economica Europea (CEE).

REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER CONTRARRE MATRIMONIO

Aver compiuto il 18° anno d’età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi. La sanità mentale per cui l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio. La libertà di “status” cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili. L’inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se: il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi, quando il matrimonio non è stato consumato quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione